La cessione a soggetto UE cessato (e senza prova del trasferimento) è imponibile IVA. Per non perdere la non imponibilità il cedente nazionale deve provare lo status di soggetto passivo del cessionario e il trasferimento del bene (Sentenza n. 1577/5/2016 CTR Firenze).
Perde il regime di non imponibilità la cessione intra UE in cui:
- sulla fattura sia stato indicato il codice VIES di un soggetto UE cessato prima dell’emissione della fattura,
- manchi inoltre anche la prova dell’effettivo trasferimento del bene da uno Stato membro all’altro.
Con la sentenza n.1577/5/2016 CTR Firenze i giudici hanno stabilito l’obbligo per l’operatore nazionale di fornire indicazioni a dimostrazione che la controparte sia un soggetto passivo valido e che ci sia l’effettiva prova del trasferimento dei beni dall’Italia verso la destinazione finale.
Si richiama l’attenzione sulla prova delle cessioni intracomunitarie