Posted on 29/12/2020 · Posted in Articoli, Brexit, Dogana, Varie

Il 26 dicembre è stato pubblicato il testo dell’Accordo tra UE e il Regno Unito che andrà a regolare gli scambi tra i due Paesi.

Per alcuni aspetti dobbiamo aspettare la ratifica del Parlamento UK prevista per mercoledì 30 dicembre ma in ogni caso dal 01.01.2021 GB sarà un Paese EXTRAUE e lo scambio di merci avverrà con formalità doganali di esportazione e importazione ma, grazie all’ACCORDO, senza applicazione di dazi.  

Come illustrato nei nostri recenti webinar questi sono gli aspetti principali da tenere sotto controllo:

formalità doganali: ogni operazione dovrà essere inquadrata come esportazione o importazione con espletamento delle formalità doganali relative. I tempi di consegna delle merci inevitabilmente si allungheranno e per evitare il congestionamento in uscita presso le i porti e gli aeroporti di confine, in attesa delle operazioni doganali è possibile effettuare “dogana in house” così come previsto dalla normativa doganale e consigliato caldamente dall’ADM nella  sua ultima circolare n°49 del 18 dicembre in cui si  invitano gli operatori economici al rispetto della normativa usufruendo di tale istituto. L’ADM ha evidenziato come, in caso di resa EXW, l’azienda cedente spesso non ottempera a quanto previsto dal Codice Doganale dell’Unione per il quale NON è consentito presentare la dichiarazione di esportazione presso un ufficio doganale diverso da quello competente sul luogo di stabilimento dell’esportatore…”. Con la merce dichiarata per l’esportazione si avrà accesso alla green line per l’uscita agevolata dall’UE.

 La stessa ADM ha pertanto previsto, vista l’emergenza BREXIT ed epidemiologica, il rilascio dell’autorizzazione per il luogo approvato ( dogana in house)  in via semplificata.

DAZI e attestazione di origine: con la definizione dell’accordo i beni che potranno essere dichiarati di origine preferenziale, secondo quanto previsto dalle regole dell’Accordo, potranno beneficiare di un trattamento daziario privilegiato e pertanto di un’esenzione dal pagamento dei dazi all’importazione rispettivamente nel  Regno Unito e nella UE. L’accordo siglato è basato su regole di origine preferenziale meno stringenti rispetto a quelle degli Accordi più datati e  molto più simili a quelle contenute negli ultimi protocolli siglati dalla UE come quello con il Canada e Giappone. Per la modalità di rilascio dell’attestazione è necessario attendere la conclusione dell’iter normativo ma presumibilmente si andrà verso un’autorizzazione REX. Richiamiamo l’attenzione degli operatori sulla necessità di verificare il rispetto delle regole di origine prima di rilasciare qualsiasi dichiarazione in merito all’origine dei prodotti esportati verso il Regno Unito.

Siamo a vostra disposizione per illustrarvi i benefici delle procedure di esportazione presso luogo approvato e delle autorizzazioni attestanti l’origine e per la verifica del rispetto dei requisiti previsti dall’ACCORDO.

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